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Accesso abusivo al sistema: Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12
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- Scritto da Alessandro Fiorenzi
E' stata pubblicata ieri la sentenzza 4694/12 della Corte di Cassazione sul tema dell'accesso abusivo al sistema secondo cuicommette il reato di accesso abusivo al sistema informatico chi pur possedendo credenziali valide le utilizza fuori dagli scopi per cui gli è stata fornita, quindi illecitamente.
E' i caso di un carabiniere che disponendo dell'accesso al database investigativo riservato agli appartenenti dell’Arma (S.D.I. “Sistema di Indagine”), se ne era servito fuori da un contesto di indagine di servizio per fini privati.
I Giudici Ermellini, hanno sottolineato come la sentenza “integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema”. il testo della sentenza a link http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/02/cassazione_4694_2012.pdf
La sentenza richiama ad un uso responsabile e consapevole degli strumenti informatici e delle abilitaizoni di cui incaricati e funzionari dispongono, ma rischia di intrudurre grosse rigidità nelle istituzioni e nelle aziende; rendersi disponibili a fare talune operazioi (ache per sostenere il business) rischia di diventare una trappola da 615 c.p.p se non si dipone di una specifica richiesta o incarico che tueli l'inaricato. Tutto questo hai il sapore di un rafforzamento dell'impianto dlgs 231 che invece viene sistematicamente aggredito e smantellato al grido di misure di semplificaizone per le aziende.
un interessante analisi del testo e dei suoi risvolti è stata condotta anche dall'Avv. Deborah Bianchi sul portale Persona e Danno:
Obbligo PEC
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- Scritto da Alessandro Fiorenzi
Scatta l'obbligo per le aziende ed i professionisti di comunicare alle Camere di commercio il proprio indirizzo PEC.
vediamo quali sono i vantaggi della PEC
In primis, permette una volta pagato l'esiguo abbonamento annuale, 5,20 o massimo 50 euro, di utilizzarla un numero infinito di volte senza aggravio di costi
Permette ha lo stesso valore legale di un fax o una raccomandata A/R
Attesta il contenuto cosa che nè una ricevuta di raccomandata A/R nè una ricevuta fax sono in grado di certificare
E' praticamente istantanea e può essere usata da qualunque punto del pianeta a patto di essere connessi ad Internet.
Insomma forse forse, non è così male a patto di averla tutti e di usarla
Dimenticavo, è quasi l'unico strumento accettato per la partecipazione ai bandi della pubblica amministrazione.
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Ricevuta di consegna avvenuta |
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Non ripudiabilità del messaggio |
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Inalterabilità del contenuto |
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Identità del mittente e del destinatario |
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Consegna immediata |
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Invio gratuito |
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CyberStalking e social network: facebook
- Dettagli
- Scritto da Alessandro Fiorenzi
Sono sempre più frequenti fenomeni di stalking condotti su social network e sempre più spesso le vittime sono adolescenti che impauriti dagli stalker digitali si annichiliscono fino a diventare veri e propri ostaggi dello stalker.
E' importante ricordare che questi atti pesecutori, alla stregua dello stalking più classico, possono e devono essere interrotti a forza di legge.
Prima ancora di procedere alla denuncia, è necessario cristallizzare le prove degli atti persecutori sopratutto se questi sono su forum e su social network. infatti successivamente alla denuncia il soggetto potrebbe provare la strada della cancellazione di quanto da lui scirtto ponendo le indagini nell'oblio.
Se invece si cristallizzano le prove presenti in Internet con metodologie forensi prima di fare la denuncia e magari si allegano anche alla denuncia, lo stalker può pure cancellare le prove da Internet ma essendo state acquisite con metodologie forensi non sono riupudiabili in giudizio. Risultato lo stalker non si può più sottrarsi alla legge.
