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samrtphone videoLa Cassazione Penale con la sentenza  del 3 febbraio 2017, n. 5241 chiarisce che non vi è alcun limite al fatto che un soggetto registri, magari tramite il proprio smartphone, una conversazione con un altra persona senza necessità che quest’ultima debba essere preventivamente informata.
Nel caso di specie, la Suprema corte era chiamata a decidere del ricorso proposto da un agente di polizia indagato per aver indotto indebitamente una prostituta ad avere due rapporti sessuali. Nel fascicolo era presente un video registrato fatto dallo stesso indagato del rapporto tra lo stesso e la persona offesa.

Il principio espresso è che «le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da una persona autorizzata ad assistervi … costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico».
Anche perché, ricordano i giudici, «la persona che registra (o, come nel nostro caso, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) … è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o incarico della Polizia Giudiziaria».
La Suprema Corte riconosce espressamente come «le moderne tecniche di registrazione [sono] alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o telefonate [nel caso di specie] tra il violentatore e la vittima».

Con questa sentenza la Suprema corte sgombera finalmente il campo ai dubbi sollevati da molti riguardo alla legittimità di tali fonti di prova, in particolare per quanto riguarda gli aspetti privacy, spesso usati come strumento per invocare la nullità della prova; obiezione che con questa sentenza non trova accoglimento quando la documentazione dei fatti così ottenuta venga effettivamente e solo utilizzata per la tutela dei propri diritti.

in ogni caso la prova audio o video che sia deve essere acquisita con strumenti e metodologie tipiche della digital forensics atte a garantire originalità e veridicità dei contenuti, in modo da poter essere acquisita in fase di indagini o nella fase dibattimentale.

 

 

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