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sms tradimentoGli sms dell'amante sono i testimoni del tradimento e sono più che sufficienti a suffragare la richiesta di separazione con addebito a carico del coniuge che è venuto meno al dovere di fedeltà. Lo sottolinea la Cassazione sentenza 5510. Il caso è quello di una coppia in cui la moglie ha scoperto che lui aveva un'amante, tramite alcuni sms arrivati sul cellulare del marito. La corte «ha giustificato l'addebito per la violazione dell'obbligo di fedeltà,
in ragione della scoperta di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare» del marito e scoperti e letti «attentamente» dalla moglie.
Il caso di specie si riferisce ad eventi del 2007 quando ancora l'uso di del mondo social era cosa per pochi addetti ai lavori, oggi i vari Whatsapp, Telegram, Messenger e Facebook sono i migliori testimoni di tradimenti, tresche, litigi, offese e minacce di ogni genere, dal testo alle foto fino al messaggio audio.
Ricordate che non è sufficiente stampare le prove, perché abbiano valore in giudizio è necessario che la prova informatica, Facebook, Whatsapp, Telegram etc... siano acquisiti con metodologie forensi che siano garanzia di genuinità e originalità del dato ad una data specifica.

ispettorato del lavoroCon la nota prot. 1004 dell’8 febbraio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,ha stabilito l’esclusione del lavoro domestico dall’applicabilità dell’art. 4 della legge n°300/70 in merito agli impianti audiovisivi.
In pratica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l'applicazione dei limiti relativi ai sistemi di videosorveglainza relativamente ai lavoratori domestici. Precisato che si definisce “lavoro domestico” l’attività lavorativa prestata esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (art. 1, legge 339/1958), che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare, è evidente che non si svolge all’interno di un’impresa organizzata e strutturata ma, nell’ambito di un nucleo di natura per lo più familiare, oltretutto tale fattispecie di lavoro ha una sua specifica regolamentazione.
Il rapporto di lavoro domestico, nel contesto appena descritto, per l'ispettorato del lavoro è sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori (legge n°300/1970) poiché in questo caso, il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa; di conseguenza, è esclusa l’applicabilità dei limiti e dei divieti di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970.
L'Ispettorato Nazionale del Laovro, specifica nella nota, che l’esclusione del lavoro domestico dall’applicabilità dell’articolo 4 della legge 300/1970 non sottrae però al rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza come garantita dal D.lgs. 196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati. 
Pertanto, il datore di lavoro domestico, all’atto dell’assunzione, dovrà rilasciare l'informativa preventiva ed ottenere il consenso del lavoratore al trattamento dei dati.
In pratica il laoratore domestico, se vuole lavorare, non potrà dire no alla videosorveglianza e d'altro canto il "datore di lavoro" potrà controllare che il domestico non si appropri di indebitamente di qualsivoglia oggetto presente in casa e usare legittimamente le videoregistrazioni in caso di ammanchi.

Quanto ho assistito alla nascita del Framework nazione sulla Cyber security, devo essere sincero, nutrivo aspettative alte e positive, anche se in fin dei conti si trattava di un CTRL+C CTRL+V del NIST, ma mi dicevo perché avremmo dovuto reinventare la ruota? Mi aspettavo di partire dalle guide NIST per andare oltre, di declinare i buoni principi del NIST sul tessuto produttivo del nostro paese, che è ben diverso da quello a cui si rivolge in NIST.
Sebbene il NIST abbia formulato ottimi modelli; il successo di un Framework basato sul NIST è legato alla capacità di calarlo nel contesto delle aziende italiane; di adattarsi ad un tessuto manifatturiero costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese che usano la tecnologia come abilitante del business e che spesso hanno già problemi a implementare le misure di sicurezza richieste dalla compliance.
Le ultime pubblicazioni del gruppo di lavoro cybersecurityframework mi sembra vadano nella direzione opposta, continuiamo a fare gli accademici, i dotti della materia che se la suonano e se la cantano, a mio avviso o cambiamo rotta o non avremo un futuro.
Se vogliamo che il nostro paese cambi passo nei confronti della tecnologia e della security dobbiamo fare un passo indietro scendendo dalle cattedre e andando nelle aziende; iniziare a parlare il loro linguaggio, essere pragmatici e concreti dimostrando come e quanto la Cyber security può aiutare significativamente  il day by day aziendale.
Concretezza e semplicità sono l'unica soluzione per declinare gli ottimi principi del Frame work Cyber security in regole operative del quotidiano che qualunque azienda può e riesce ad implementare con il minimo sforzo; dalla manifattura con 10 computer, 1 nas e 5 server, fino alla corporate con più 1000 server.

Dobbiamo ricordarci che non tutte le aziende si occupano di IT, anzi per la maggior parte l'IT è una facility e la Cyber security una facility della facility che va ad impattare sul conto economico dell'azienda.

Studio Fiorenzi P.IVA 06170660481 - Perizie Informatiche Forensi e Consulenze Tecniche a valore Legale e Giudiziario in Tribunale

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